Prospetto informativo disabili: la comunicazione e sanzioni per inadempimento

Informazioni inerenti l’obbligo di comunicazione gravante sui datori di lavoro con più di 15 dipendenti

I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, entro il 31 gennaio 2023 (ai sensi dell’art. 9, comma 6, Legge n. 68/1999, contenente norme su diritto al lavoro dei disabili), dovranno inviare al Ministero del Lavoro il c.d. prospetto informativo disabili contenente la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile.

Il prospetto informativo non deve essere necessariamente inviato ogni anno, ma soltanto se, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge, oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

In particolare, nel prospetto informativo serve indicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione del personale disabile insieme ai posti lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai disabili.

Devono essere comunicati pertanto: il numero di dipendenti occupati, il numero di disabili occupati, i posti e le mansioni disponibili per lavoratori disabili e le eventuali compensazioni territoriali in caso di aziende con più sedi operative.

Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati: tutti dipendenti con contratto di lavoro subordinato, i lavoratori a tempo parziale (computati in proporzione a orario lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto) e i lavoratori intermittenti (calcolati in proporzione alle ore effettivamente lavorate in ogni semestre).

Lavoratori esclusi dal calcolo: lavoratori assunti ai sensi della Legge n. 68/1999; lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; lavoratori a termine assunti per sostituire i lavoratori a tempo indeterminato indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro; lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore a 60%; dirigenti; apprendisti; lavoratori somministrati da altre agenzie di lavoro; lavoratori operanti esclusivamente all’estero; lavoratori acquisiti per passaggio di appalto; lavoratori in telelavoro, se previsti da CCNL e solo se il datore di lavoro privato ne faccia ricorso per motivi di esigenze di conciliazione dei tempi di vita-lavoro; personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano in aziende del trasporto aereo, marittimo e terrestre; addetti al trasporto nel settore edile; lavoratori direttamente operanti nel montaggio industriale e impiantistico e nelle opere di manutenzione svolte in cantiere; lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio a fini INAIL pari o superiore al 60×1000; personale non amministrativo impiegato in attività di polizia, protezione civile e vigilanza privata.

Se l’azienda non procede all’adempimento comunicativo entro il 31 gennaio 2023 è soggetta a sanzione amministrativa di 702,43 euro, ammaggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Foto di Picsabay

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