Avvisi di recupero senza passare dal ruolo

Gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi, se lo schema di decreto attuativo della riforma della riscossione, appena trasmesso alle Camere, sarà approvato nel suo testo attuale.

Tra i criteri di delega nell’articolo 18, legge 111/2023 , vi è il progressivo superamento del ruolo come strumento di riscossione, per l’ampliamento degli accertamenti esecutivi.

Lo schema di Dlgs elenca gli atti che assumeranno qualifica di avvisi impo – esattivi , con peculiarità di costituire titolo esecutivo, idoneo ad avviare il recupero coatto, saltando tutta la fase di formazione ruolo e notifica della cartella.

L’elenco menziona, in primo luogo, gli avvisi di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti.

Un’evoluzione naturale della nuova declinazione degli avvisi di recupero, delineata nel decreto attuativo della riforma dell’accertamento con adesione introducendo l’articolo 38-bis, Dpr 600/1973: i nuovi avvisi di recupero, emessi a partire dalla fine del mese, in caso di mancato pagamento, consentono di iscrivere a ruolo l’intero importo dovuto, sanzioni incluse, anche in caso di impugnazione al giudice tributario.

Nulla cambia invece nelle procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni, rappresentate da liquidazioni e controlli formali, che continueranno a confluire nelle cartelle di pagamento, laddove il contribuente non perfezioni le comunicazioni di irregolarità.

Avranno esecutività pure gli atti di irrogazione sanzioni. Se è chiara la portata innovativa di tale previsione nella procedura degli atti di contestazione (articolo 16, Dlgs 472/1997), lo meno per gli “atti contestuali” di accertamento e irrogazione sanzioni (articolo 17 dello stesso Dlgs).

I primi riguardano solo le violazioni formali, senza collegamenti con l’imposta dovuta, e ad oggi non hanno qualità di titoli esecutivi.

I secondi confluiscono in atti di accertamento d’imposta che, con la riforma, dovrebbero diventare accertamenti esecutivi per l’intera pretesa, sanzioni incluse.

In altri termini, nessuno dubita che gli attuali avvisi impo-esattivi siano esecutivi sia per la parte d’imposta sia per quella delle sanzioni, pur non essendoci nelle norme un espresso richiamo ai provvedimenti sanzionatori.

Comunque, in caso di impugnazione dell’atto di irrogazione sanzioni, la riscossione è sospesa, fino alla sentenza di primo grado (articolo 19, Dlgs 472/1997).

Lo schema di decreto menziona pure una quota consistente degli atti afferenti alle imposte indirette sui trasferimenti: tra gli altri, gli avvisi di accertamento valore di immobili e aziende, nonché gli atti per occultazione di corrispettivo, ai fini dell’imposta di registro.

In tale tributo spiccano pure gli avvisi di liquidazione dell’imposta non versata e quelli di recupero per decadenza dalle agevolazioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore, articolo del 7 maggio 2024, “Avvisi di recupero senza passare dal ruolo” di Dario Leotto e Luigi Lo Vecchio

Foto di Freepik

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