Lavoratori sportivi: per il lavoro occasionale accesso ai benefici fiscali e previdenziali

Articolo di Andrea Scotto

Le disposizioni contenute nel Dlgs n. 36/2021 hanno comportato un radicale mutamento per quanto riguarda il regime previdenziale, tributario ed anche giuridico dei lavoratori sportivi, ponendo la necessità di verificare le differenti modalità con cui i collaboratori possono essere inquadrati contrattualmente.

Per poter beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni riguardanti fisco e previdenza i rapporti lavorativi dovranno essere inquadrati secondo le seguenti alternative:

  • lavoro autonomo;
  • lavoro subordinato;
  • co.co.co.

Inoltre, con distinta disposizione, viene precisato che gli organismi affilianti, nel caso in cui dovessero ricorrere i presupposti, potranno avvalersi di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente di cui al comma 3-bis dell’art. 25.

La disposizione, per come è formulata, sembra far riferimento alle prestazioni di lavoro rientranti nell’art. 54-bis del Dlgs 50/2017, e non a quelle di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.).

Detta differenza è davvero significativa, essendo le prime caratterizzate da eterodirezione con obblighi ben precisi da parte del datore di lavoro, mentre le seconde presuppongono una totale autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate.

La disposizione sembra apparentemente distinguere la prestazione occasionale rispetto alle categorie generali del lavoro sportivo richiamando nel primo caso, in senso ampio, il trattamento previsto dalla normativa vigente.

Questo aspetto ha suscitato non poche perplessità tra gli operatori con riferimento alla possibilità o meno di applicare anche al lavoratore autonomo occasionale le soglie di esenzione fiscali e previdenziali previste dalla riforma.

Si tratta di una forma di inquadramento che assorbe numerose fattispecie e che di fatto consente di alleggerire in molti casi una serie di adempimenti formali e sostanziali attualmente previsti per altre tipologie di rapporto, e oggettivamente eccessivi rispetto al reale impegno del tesserato.

Basti pensare a chi percepisce un semplice gettone di importo esiguo per ciascuna prestazione occasionalmente svolta a favore dell’ente sportivo.

Oppure , soltanto per fare un esempio, ai giudici di gara che prestano attività occasionalmente per qualche competizione e per i quali un inquadramento come co.co.co costituirebbe un ingiustificato appesantimento burocratico.

Va detto che, almeno fino al 30 giugno di quest’anno, tali forme di collaborazione rientravano pacificamente nel regime dell’art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir, beneficiando, così, della soglia di esenzione fino a 10mila euro.

Anche nel nuovo scenario si ritiene che non vi siano ragioni per disallineare il trattamento dei collaboratori occasionali rispetto alle forme di inquadramento dei lavoratori sportivi e, al di là dei formalismi scelti dal legislatore, il richiamo esplicito al lavoro autonomo contenuto al comma 2 dell’articolo 25 dovrebbe di per sè attrarre anche la modalità occasionale della prestazione nel campo di applicazione del regime di favore previsto per i lavoratori sportivi.

Al di fuori di questo contesto torna applicabile il regime ordinario con ritenuta del 20% per i soggetti non dotati di partita Iva (pensiamo alla collaborazione occasionale del giardiniere o dell’addetto alle pulizie).

Diversi gli aspetti da considerare.

Per il lavoratore sportivo inquadrato come autonomo occasionale non è obbligatoria la comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro; si eviterebbe, inoltre, l’obbligo di comunicazione delle designazioni di arbitri, direttori di gara, cronometristi, tramite il registro.

L’iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi occasionali sarebbe peraltro obbligatoria solo al superamento della soglia di 5mila euro, fermo restando, per i committenti, l’obbligo di predisporre la certificazione unica annuale dei compensi erogati.

Fonte: Il Sole 24 Ore, articolo del 26.10.2023, “Per il lavoro occasionale accesso ai benefici fiscali e previdenziali” di La Redazione

Foto di Freepik

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