INPS: chiarimenti sulla “una tantum” da 150 euro

Ulteriori chiarimenti sulla “una tantum” di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti

L’INPS, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, offre ulteriori chiarimenti sulla “una tantum” di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti disciplinata dall’art. 18 del Decreto Aiuti-ter.

L’articolo citato riconosce l’indennità in favore dei “dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre, non eccedente l’importo di 1.538 euro”

Il messaggio si raccorda con le indicazioni già fornite con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, completandola in alcuni punti che erano rimasti poco chiari.

Lavoratori titolari contemporaneamente di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

I lavoratori che sono titolari, contemporaneamente, di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale possono ricevere la una tantum una volta soltanto, presentando la richiesta ad un solo datore di lavoro che, valutata la retribuzione imponibile del mese di novembre 2022, provvederà al pagamento dell’una tantum.

La verifica, ricorda l‘Istituto, va riferita al solo datore di lavoro al quale è stata presentata la richiesta.

Si precisa che: un lavoratore titolare, per esempio, di due rapporti di lavoro subordinato dai quali trae nel mese di novembre due retribuzioni imponibili pari, rispettivamente, a 1.700 euro e a 500 euro, pur avendo complessivamente 2.200 euro, potrà chiedere l’indennità di 150 euro al secondo datore di lavoro.

Verifica della somma imponibile

Per la verifica della somma imponibile nel mese l’INPS precisa che l’imponibile previdenziale va calcolato sulle sole competenze del mese: ciò significa che se viene corrisposto il rateo di tredicesima mensilità o, addirittura, se viene corrisposta tutta la tredicesima spettante perché si è risolto il contratto con il dipendente, queste somme non vanno tenute in considerazione.

La nota dell’Istituto non cita altre mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima: da ciò discende che le stesse (ad esempio, la quattordicesima), qualora corrisposte anche in forma di rateo, vanno considerate.

Differimento della corresponsione della una tantum al mese di dicembre

L’Istituto chiarisce che nel caso in cui, per motivi gestionali, non sia stato possibile erogare l’indennità con il mese di novembre, pur sussistendo il diritto del lavoratore a percepirlo, il conguaglio dell’una tantum potrà avvenire anche con il flusso di competenza del successivo mese di dicembre.

E’ verosimile ritenere che il differimento sia strettamente correlato anche alle precisazioni relative ai dipendenti con più rapporti di lavoro a tempo parziale ai quali si è fatto cenno pocanzi.

Tutto ciò comporta che:

  1. Il parametro di riferimento da prendere in considerazione è sempre la retribuzione imponibile del mese di novembre, pur se l’indennità viene corrisposta nel mese di dicembre;
  2. Il rapporto deve sussistere nel mese di novembre: da ciò discende che se un dipendente ha presentato le proprie dimissioni in quel mese, cessando, di conseguenza, il rapporto o se, comunque, lo stesso, è terminato per recesso del datore di lavoro, ottiene l’una tantum se il suo imponibile previdenziale non supera i 1.538 euro.

Fonte: Generazione Vincente, articolo del 24 novembre 2022, “Una tantum di 150 euro: i chiarimenti dell’Inps” di Eufranio Massi

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