Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro
La nota n. 1959 del 30 settembre 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.
Nella nota viene richiamata una recente pronuncia della Cassazione, contenuta nella sent. n. 26246 del 6 settembre 2022, sentenza che suggerisce un nuovo orientamento interpretativo in materia di decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti da lavoro.
La Corte, invero, stabilisce che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Fa eccezione a tale principio di diritto il pubblico impiego, avendo questi una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione.
Dunque, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Pertanto, alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.