I casi di cumulabilità ed incumulabilità dell’agevolazione sud della legge n. 178/2020
Gli incentivi previsti dalla legge n. 178/2022 (c.d. “Decontribuzione Sud”) sono compatibili con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta e comunque nel massimo del 30% della contribuzione – fino al giorno 31 dicembre 2025, mentre in misura inferiore negli anni a seguire -, salvo che la legge non prescriva un espresso divieto di cumulo.
Con Circolare n. 90/2022, l’INPS fa esplicito riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni contributive, quali:
- incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (articolo 4, comma 8-11, Legge 92/2012);
- incentivo all’assunzione di disabili (articolo 13, Legge 68/1999);
- incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI (articolo 2, comma 10-bis, Legge 92/2012).
L’elenco di cui sopra deve essere inteso a mero titolo esemplificativo, non esaustivo.
L’Istituto previdenziale, inoltre, precisa che la valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, non può prescindere dalla verifica delle diverse discipline che regolano le singole agevolazioni: solo ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
In ogni caso, precisa l’Inps, laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Riprendendo gli esempi posti dall’Inps, se per un lavoratore si fruisce delle agevolazioni per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità (articolo 4, comma 3, D.lgs. 151/2001) ovvero dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (articolo 4, comma 8-11, Legge 92/2012), entrambe al 50%, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operata in virtù delle predette agevolazioni, trovando applicazione limitatamente al 50% di contribuzione residua ancora dovuto (quindi lo sgravio del 30% sarà applicato sul 50% di contribuzione residua).
Si applica per prima la agevolazione prevista da una norma approvata per prima, poi successivamente l’esonero sud.
La agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fatta eccezione del caso in cui sussista per qualche beneficio un esplicito divieto di cumulo (è questo il caso, ad esempio, del comma 114, dell’articolo 1, della Legge 205/2017).
Per cui è incompatibile con l’under 30 (tipo incentivo geco/vedi circolare 40/18 inps), con l’under 36 (legge bilancio 2021) e a quanto si ritiene anche con under 36 legge bilancio 2023, e con agevolazione connessa al rdc (d.l. 4/2019, articolo 8) che era invece compatibile con la versione della agevolazione sud antecedente a quella del d.l. 104/2020 e 178/2020.
Tabella riassuntiva:
Compatibilità |
– donne legge bilancio 2023 (legge 197/22); |
– donne legge bilancio 2021 (anni 2021/2022-specifiche uniemens indo/legge 178 2020); |
– donne legge 92/12 articolo 4 (tc55/ legge 92/12 articolo 4); |
– uomini over 50/disoccupati da 12 mesi (legge 92/12 -articolo 4) |
– tempo determinato sostituzione maternità (articolo 4, D.lgs. 151/2001); |
– percettori assegno di ricollocazione; |
– incentivi di natura economica: |
– naspi, disabili, giovani genitori; |
– 3mesi cigs dipendente/6mesi cigs datore; |
– 11,5 edili |
– agevolazione connessa al rdc/legge bilancio 2023/essendo una agevolazione contributiva/con regole comunitarie (legge 197/22); |
– apprendistato 1 livello è una agevolazione contributiva (anche stagionale)/apprendistato 2 livello (anche in deroga ai limiti di età/anche stagionale) – è una sotto contribuzione/3 livello – è una sotto contribuzione. |
Incompatibilità |
– giovani legge bilancio 2023 (under 36/legge 197/22) vige la previsione di articolo 1, comma 114 legge 205/2017; |
– giovani under 30 (legge 205/17) vige la previsione di articolo 1, comma 114 legge 205/17; |
– giovani legge 178/2021 (anni 2021/2022) vige la previsione di articolo 1, comma 114 legge 205/17; |
– agevolazione connessa al rdc (dl 4/19 articolo 8 – le 3 tipologie di agevolazioni); |
– soci/non soci titolari di rapporto di lavoro subordinato che sono svantaggiati/delle coop di tipo b le quali hanno i contributi c/ditta azzerati (anche i contributi c/dipendente sono azzerati); |
– zone montane e svantaggiate agricoltura. |
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