Cassazione: quattro requisiti per integrare il mobbing lavorativo

Necessaria la sussistenza congiunta di quattro requisiti riepilogati dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35235/2022, dichiara che per potersi parlare di mobbing lavorativo è necessaria la sussistenza congiunta di quattro requisiti:

  1. E’ essenziale, anzitutto, che la condotta si configuri come una serie sistematica e reiterata di comportamenti persecutori posti in essere dal datore di lavoro, da un suo preposto oppure da altri colleghi nei confronti di lavoratore, con intento vessatorio, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti si configurino come leciti se considerati individualmente.
  2. E’ altresì necessario che si verifichi una concreta lesione della salute, della personalità oppure della dignità del lavoratore.
  3. Occorre che il pregiudizio all’integrità psico-fisica o alla dignità della vittima sia causalmente correlato ai comportamenti persecutori.
  4. Deve essere ravvisabile, infine, un intento persecutorio che leghi tutti i comportamenti lesivi del dipendente.

E’ sulla persecuzione complessivamente considerata che devono concentrarsi la prova del dipendente che assuma di essere stato mobbizzato e, di conseguenza, l’indagine del giudice.

Deve precisarsi, in ogni caso, anche laddove le diverse condotte, unitariamente considerate, non risultino complessivamente idonee a configurare un’ipotesi di mobbing lavorativo, non è detto che le stesse, singolarmente considerate, non possano essere valutate come causa di una diversa fonte di responsabilità, il cui accertamento, peraltro, non è precluso dall’eventuale originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing.

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