Art. 2-ter D.Lgs. n. 149/2022: negoziazione assistita nelle controversie del lavoro

Introdotto un ulteriore strumento di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 inserisce all’interno del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 l’articolo 2-ter, il quale introduce un ulteriore strumento di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (articolo 409 c.p.c.).

Si riporta di seguito il testo dell’articolo:

Art. 2-ter – Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Detta norma prevede la possibilità, per il datore di lavoro/committente e il lavoratore/collaboratore, di ricorrere alla negoziazione assistita attraverso l’aiuto di avvocati e consulenti del lavoro. L’accordo così raggiunto è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta” e, come tale, rappresenta un titolo esecutivo.

L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una Commissione di Certificazione entro i dieci giorni successivi.

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